“Definizione del periodo minimo di validita’ dell’attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, rilasciato ai sensi del decreto 28 maggio 1999, n. 329”
E’ stato pubblicato in G.U. Serie Generale, n. 33 del 08 febbraio 2013 il Decreto 23 novembre 2012 del Ministero della Salute “Definizione del periodo minimo di validita’ dell’attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, rilasciato ai sensi del decreto 28 maggio 1999, n. 329”.
Il Decreto è diretta conseguenza dell’Art. 4, comma 4 bis del Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, il quale dispone che con Decreto del Ministro della Salute, previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti ed eliminare oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione, e’ definito il periodo minimo di validita’ dell’attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alle diverse patologie e alla possibilita’ di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche.
Merita di essere sottolineato come tale norma sia il frutto di un’intensa collaborazione tra Cittadinanzattiva-CnAMC e il Ministero della Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, e quindi un risultato di tutto il nostro Movimento.
Il Decreto del Ministero della Salute che ne è poi scaturito ha l’obiettivo di uniformare sul territorio nazionale il periodo minimo di validita’ dell’attestato di esenzione e semplificare le procedure di riconoscimento.
L’impatto del provvedimento sulla vita dei cittadini, in particolare di quelli con patologie croniche, e sulla nostra attività quotidiana di tutela del diritto alla Salute è piuttosto importante.
Proprio per questo vi invitiamo a leggerlo con attenzione.