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Dal 4 aprile 2016 coloro che non si presenteranno ad una prestazione specialistica ambulatoriale -prenotata tramite il servizio sanitario regionale- senza comunicare la disdetta pagheranno una sanzione.
La Giunta Regionale infatti ha dato parere favorevole  per l’applicazione dell’articolo 23 della norma approvata dall’Assemblea legislativa regionale  lo scorso 1 marzo, che recita: “L’assistito che ha prenotato una prestazione specialistica ambulatoriale e non possa o non intenda presentarsi nel giorno e nell’ora fissati, è tenuto a disdire la prenotazione almeno due giorni lavorativi prima della data fissata”.

Se inadempiente, “è tenuto, anche se esente, al pagamento della sanzione amministrativa pari alla quota ordinaria di partecipazione al costo (ticket) stabilita dalle norme vigenti alla data dell’appuntamento, per la prestazione prenotata e non usufruita, nella misura prevista per gli assistiti appartenenti alla fascia di reddito più bassa.

La Giunta ha precisato che ”L’idonea giustificazione che consente di non effettuare la disdetta nei termini indicati deve riguardare impedimenti oggettivi, documentati e imprevedibili dovuti a: ricovero presso una struttura sanitaria o altri motivi di salute; nascita di un figlio o lutto familiare; incidente stradale; altre cause di forza maggiore tali da impedire la disdetta in tempo utile, valutabili dall’Ausl sentito l’interessato”.

Il provvedimento riguarda tutti i cittadini, comprese le persone che hanno diritto all’esenzione (per esempio per reddito, patologia o invalidità).

Dal 4 di aprile in poi prenotazione e disdetta saranno possibili anche attraverso l’app per smartphone e tablet “ER Salute”, disponibile per dispositivi Android, Apple e Windows Phone, che sarà possibile scaricare attraverso gli Store ufficiali. L’app consentirà di verificare le disponibilità dei luoghi per le visite e gli esami nel territorio e di effettuare il pagamento online. Dopo la prenotazione, un servizio di promemoria tramite telefonata o sms ricorderà l’avvicinarsi di un appuntamento.

Gli importi riscossi per la mancata disdetta della prestazione prenotata dovranno essere finalizzati alla riduzione delle liste d’attesa.


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