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Il Decreto del Ministero della Salute del 20 gennaio 2016  detto “decreto appropriatezza” è finalizzato a razionalizzare la spesa sanitaria limitando prescrizioni di visite mediche ed esami considerate  ”inappropriati”.

Il decreto ha suscitato molte polemiche nell’opinione pubblica, in particolare tra i medici che l’hanno interpretato come attacco alla libertà di cura e ispirato esclusivamente da esigenze economiche.  Anche i cittadini si sono allarmati paventando un aggravio della loro spesa sanitaria in considerazione dei tagli delle prestazioni a carico del sistema Sanitario Nazionale.

Alle polemiche dei medici e alle preoccupazioni dei cittadini ha risposto il Ministro Lorenzin nell’intervista del 16/02/2016. Il Ministro ha cercato di tranquillizzare tutti dichiarando che i punti critici del decreto appropriatezza andranno rivisti, e che l’obiettivo della riforma resta quello di non limitare le cure evitando esami inutili.  Ha inoltre assicurato che non ci saranno limitazioni di accesso alle cure necessarie, e alle prestazioni utili per invalidi e malati cronici.

Anche l’Assessore alla salute dell’Emilia Romagna Venturi ha comunicato che il decreto sarà applicato gradualmente, in maniera uniforme in tutta la nazione, col coinvolgimento dei professionisti e soprattutto ha precisato “cercheremo di dare un’informazione corretta ai cittadini”.

A questo proposito, ai fini di una costruttiva applicazione della norma,  riteniamo  prioritario informare i cittadini sull’appropriatezza clinica delle prestazioni, per educarli alle cure veramente utili  al proprio stato di salute  senza fomentare aspettative irrealistiche nei confronti di una sanità che per quanto efficiente non potrà mai essere del tutto infallibile.

 

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Appropriatezza delle prescrizioni specialistiche ambulatoriali

Il decreto del 20 gennaio 2016 del Ministero della Salute ha individuato le condizioni di erogabilità e le indicazioni di appropriatezza prescrittiva per 203 prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

Con la dicitura “condizioni di erogabilità e di appropriatezza prescrittiva” il decreto intende le circostanze riferite allo stato clinico o personale del richiedente, alla finalità della richiesta, all’esito di procedure o accertamenti clinici pregressi, in assenza dei quali la prestazione non può essere erogata a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Le prestazioni specialistiche disciplinate dal Decreto riguardano odontoiatria, genetica, radiologia, diagnostica, dermatologia allergologica, medicina nucleare.

Il paziente potrà ottenere la prescrizione di un accertamento diagnostico a carico del SSN  (salvo il ticket) alle condizioni previste dal decreto altrimenti saranno a suo carico.

Il medico, nel caso ritenga di prescrivere accertamenti sanitari che si discostano dalle indicazioni del decreto, sarà chiamato a motivarne la necessità. In caso di di mancata  risposta o di giustificazione insufficiente, “ l’Ente adotta i provvedimenti di competenza, applicando al medico prescrittore dipendente del SSN.. e nei confronti del medico convenzionato con il SSN una riduzione del trattamento economico..”come già previsto dall’art. 9 quater  della Legge 125/2015.

 

Alcuni esempi di prescrizioni specialistiche come specificate nel decreto 20/01/2016

la risonanza magnetica nucleare della colonna (cervicale, toracica, lombosacrale) può essere prescritta dal medico  a carico del Sistema Sanitario Nazionale solo quando il dolore sussiste “in assenza di coesistenti sindromi gravi di tipo neurologico o sistemico “ e risulta “ resistente alla terapia dopo almeno 4 settimane”.

–  l’esame del colesterolo totale  può essere eseguito a carico del SSN per i soggetti superiori a 40 anni,  per i soggetti con malattia cardiovascolare o con fattori di rischio cardiovascolare o con familiarità per malattie dismetaboliche o che hanno sofferto di eventi cardiovascolari precoci.

In assenza di valori elevati, modifiche allo stile di vita o interventi terapeutici, l’esame potrà essere ripetuto a carico del SSN a distanza di cinque anni.

-per le prestazioni odontoiatriche, ai fini dell’erogabilità a carico del SSN sarà  salvaguardata l’età dei ragazzi fino a 14 anni,  la ”vulnerabilità sanitaria” ovvero  l’esistenza di condizioni cliniche che possono essere compromesse da una patologia odontoiatrica  concomitante, e la “vulnerabilità sociale”, ovvero le condizioni di indigenza socio-economica, come il basso reddito o la marginalità sociale.

Nell’elenco della diagnostica strumentale elencata nel decreto non sono compresi esami quali gastroscopia, colonscopia, ecografia addome, ecocardiografia, doppler, che pertanto possono essere prescritti dal medico senza restrizioni.


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