Oltre agli abbonamenti e tutte le vacanze, le rate del mutuo e gli affitti, di cui abbiamo già scritto nei giorni scorsi, è lungo l’elenco delle attività di cui si può chiedere il rimborso o la sospensione dei pagamenti in questa fase di emergenza sanitaria.

Si pensi a tutte le manifestazioni sportive alla pay tv, agli abbonamenti per  palestre, corsi, scuole, università, o, ancora, ai biglietti per spettacoli o luoghi di cultura, oltre che alle rette per asili nidi e mense scolastiche ed alle spese per avvenimenti religiosi annullati.

Per alcune di queste, le regole per i rimborsi sono stabilite dagli stessi decreti pubblicati in questi mesi dal Governo, mentre per altre si deve far riferimento alle regole generali contenute nel Codice civile e nel Codice del consumo.

In generale, non potendo i consumatori usufruire di un determinato servizio, ricorre la fattispecie dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista dall’art. 1463 del Codice civile secondo cui nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito.

Insomma, chi paga per un servizio che poi, non per sua volontà, non viene effettuato, ha diritto di essere rimborsato (il fornitore, diversamente, gioverebbe di un arricchimento ingiustificato).
Nell’attuale situazione di emergenza, al rimborso non si aggiunge il diritto del consumatore a ricevere risarcimenti del danno, dato che la mancata prestazione non è dipesa da chi doveva eseguirla.
Di seguito un prospetto relativo alle diverse situazioni.
Abbonamento trasporti pubblici

E’ sospesa su tutto il territorio nazionale la circolazione delle persone, dunque, per i trasporti bisogna distinguere il caso in cui il servizio sia rimasto attivo oppure sia stato sospeso. Nel primo caso, il consumatore può utilizzarlo per gli spostamenti consentiti, o chiederne rescissione e sospensione dei pagamenti, se stipulato per motivi di lavoro e attualmente in smart working da casa.  Diversamente, in caso di servizio sospeso, si ha diritto al rimborso della quota parte di abbonamento non usufruita (per impossibilità sopravvenuta).

Asilo, nido, mense scolastiche

Essendo sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche, il consumatore ha diritto all’interruzione dei pagamenti, ma anche alla restituzione delle somme versate per i periodi di mancato servizio; lo stesso vale per le mense scolastiche.                            Pertanto, a fronte di un servizio pagato e non usufruito, si configura il diritto in capo alle famiglie con figli di chiedere e ottenere il rimborso di quanto versato per rette e mense di asili nido o scuole private, proporzionale al periodo di chiusura degli istituti; questa regola prevale su eventuali clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative a decadenze o interessi di mora.                                                  In caso di un contratto di finanziamento, si può interrompere il versamento delle rate, comunicando alla finanziaria, per iscritto, l’impossibilità di usufruire del servizio.
Qualora la scuola dovesse proporre l’attivazione di corsi a distanza, si può ritenere che il consumatore resti libero di accettare o meno l’alternativa di usufruire di corsi online (in caso contrario è bene comunicare per iscritto il “rifiuto” di servizi a distanza).

Assicurazione Rc Auto
Per motivi analoghi a quelli del bollo auto, da pagare perché le auto possano circolare anche nei limiti consentiti oggi, non sembra giustificata una sospensione dei pagamenti, in quanto l’auto deve essere coperta da assicurazione anche se parcheggiata su pubblica via. Esistono, comunque, formule contrattuali per sospendere le coperture se si è certi di non utilizzare un veicolo che si trova parcheggiato in aree private e non aperte al pubblico.
Il Decreto Cura Italia ha previsto, fino al 31 luglio 2020, l’estensione da 15 a 30 giorni della copertura prevista dalle polizze Rc auto oltre la data di scadenza, a cui si sono aggiunte ulteriori iniziative adottate dalle singole compagnie assicurative.
E’ il caso, ad esempio, di Unipolsai che ha riconosciuto ai propri clienti un mese di rimborso;i possessori di polizza Rca in essere dal 10 aprile potranno, infatti, richiedere un voucher del valore di un mese del premio RCA pagato.
Il voucher, dal valore minimo di 20 €, potrà essere usato per il rinnovo della polizza Rc Auto. I dati richiesti per inoltrare la richiesta sono: numero di targa, data di nascita del contraente, numero di cellulare ed e-mail.
Per ottenere lo sconto predetto occorrerà collegarsi cliccando qui.
Concerti, spettacoli teatrali, eventi vari
Sono sospese le manifestazioni organizzate e gli eventi in ogni luogo, sia pubblico che privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, quali, ad’esempio, grandi eventi, spettacoli cinematografici o teatrali. In questi casi, per espressa previsione del decreto Cura-Italia (art. 88, 2 comma), ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta, in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.

I consumatori hanno, quindi, diritto al rimborso presentando, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro 30 giorni dalla presentazione della istanza, provvede all’emissione di un voucher, di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.

Viaggi scolastici e di istruzione
 
Per i casi di sospensione dei viaggi ed iniziative d’istruzione organizzati dalle scuole, sia sul territorio nazionale che all’estero, il dl 2 marzo 2020, n. 9, nel riconoscere il diritto di recesso dei viaggiatori, ha precisato che il rimborso può essere effettuato anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
I consumatori interessati devono comunicare richiedendo entro 30 giorni dalla data prevista per la partenza, allegando la documentazione richiesta (ad esempio il titolo di viaggio). Il fornitore, entro 15  giorni, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
Corsi vari (lingue, musica, cucina)
Il consumatore ha diritto di interrompere i pagamenti e, se avesse versato degli anticipi, può anche chiedere la restituzione delle somme versate limitatamente al periodo in cui non può fruire del servizio. Questa regola prevale su eventuali clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative a decadenze o interessi di mora.
Nel caso di un contratto di finanziamento per le spese delle attività appena citate, si può interrompere il versamento delle rate comunicando alla finanziaria per iscritto l’impossibilità di accesso al servizio.
Qualora la scuola dovesse proporre l’attivazione di corsi a distanza, il consumatore ha facoltà di accettare o meno l’alternativa: in caso di mancato interesse, è bene comunicare per iscritto l’eventuale rifiuto.
Matrimoni, funerali, celebrazioni e compleanni
Sono attualmente vietati su tutto il territorio nazionale non solo gli assembramenti, ma anche le cerimonie religiose come funerali e matrimoni. Per questi ultimi ne consegue che i relativi contratti (location, catering, fiori, fotografo, etc) possono essere risolti dal consumatore senza addebito di costi (salvo quelli già sostenuti e documentati da parte del fornitore) a condizione che la data dell’evento rientri nel periodo di emergenza.
Anche in questi casi soccorre la disciplina civilistica dell’”impossibilità sopravvenuta” e il consumatore ha diritto al rimborso delle somme versate (anticipi, caparre), ma non al risarcimento di danni ulteriori, non essendo l’annullamento ascrivibile al fornitore.
Se, nel caso del matrimonio, inoltre, i futuri sposi abbiano deciso di posticipare le nozze, occorrerà accordarsi privatamente con le differenti attività coinvolte, chiedendo di congelare la caparra ed utilizzarla per la nuova data.
Palestre, piscine, centri ricreativi e culturali
Il consumatore ha diritto al rimborso della quota parte di abbonamento del quale non può usufruire (o del singolo titolo di ingresso).
Tuttavia, se il contratto prevede un numero prestabilito di ingressi senza scadenze temporali, allora è ragionevole ritenere che l’utente possa usare il proprio diritto di accesso dopo il periodo di emergenza; in caso di abbonamento mensile o annuale, con ingresso libero, invece, si deve avere diritto alla restituzione della quota parte dell’abbonamento non utilizzabile durante l’emergenza.
Alcuni operatori stanno proponendo ai consumatori di “congelare” gli abbonamenti fino alla conclusione dell’emergenza; si tratta di un’opzione che il consumatore ha facoltà di accettare o meno, in considerazione del rischio di chiusura definitiva dell’attività.
Anche nel caso di un contratto di finanziamento per l’acquisto di questo tipo di servizi, si può interrompere il versamento delle rate comunicando alla finanziaria per iscritto l’impossibilità di frequentare.
Partite di calcio
Come è noto sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Anche in questi casi, si applicano le regole dell’impossibilità sopravvenuta per cui il consumatore ha diritto non solo al rimborso (da parte del vettore) dei costi di trasferta di aereo o treno, ma anche (da parte della società sportiva) al rimborso del prezzo del biglietto o, in caso di abbonamento, alla quota parte del servizio non usufruito (anche se le condizioni contrattuali lo escludono, perché, in questo caso, vessatorie).
Chiaramente, considerati gli attuali dubbi circa la possibilità di una effettiva ripresa delle competizioni calcistiche, è consigliabile attendere le decisioni in merito, attese per le prossime settimane
Pay tv
Per gli abbonamenti alla tv satellitare bisogna distinguere gli abbonamenti privati da quelli “business” (riservati a pub, ristoranti, sale scommesse, etc). In questi ultimi casi, i divieti dell’Autorità hanno generato una impossibilità sopravvenuta che potrebbe giustificare la sospensione dei pagamenti (o il recesso dal contratto). Per gli altri la questione riguarda la rimodulazione di alcuni palinsesti (ad esempio i canali sportivi) per i quali è legittima una richiesta di rimodulazione dei costi (o una richiesta di recesso).
Nelle ultime settimane, i gruppi Sky e Dazn, hanno proposto sconti e periodi di visione gratuiti; si tratta di iniziative spontanee dei due operatori che però devono essere richieste e attivate dall’utente.
Sky offre la possibilità di attivare uno sconto di 7,60 euro (al mese a pacchetto) per chi è cliente Sky Calcio o Sky Sport (se sono presenti entrambi nel proprio abbonamento, lo sconto sarà di 15,20 euro al mese). Al momento la scontistica è applicabile fino a fine maggio.
La richiesta è effettuabile tramite app o da questo link.
Dazn, invece, sta inviando una email ai proprio clienti, offrendo un mese di accesso gratuito alla piattaforma (è sufficiente cliccare sul link della pagina dell’offerta e inserire il proprio indirizzo email di reistrazione al sito Dazn).
Entro 48 ore si riceve una seconda email con le istruzioni per attivare il codice  di mese gratuito, valido fino al 30 aprile 2021. La richiesta va conclusa entro il 4 maggio 2020; al termine del mese senza costi aggiuntivi, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente.
L’iniziativa è riservata ai soli clienti diretti Dazn, ovvero quelli che vedono le partite direttamente sulla app o sul sito di Dazn, e non per coloro che usufruiscono della promozione Sky che dà la visione al canale Dazn1.
Sci
Chi ha acquistato un abbonamento stagionale o skypass per la stagione invernale (o per più giorni), ha diritto alla restituzione della quota parte dell’abbonamento non più utilizzabile (anche se le condizioni contrattuali lo escludono, perché in questo caso vessatorie).
 
Università
L’art. 101, 5 comma del decreto cura-Italia ha espressamente stabilito che, se l’ente universitario è in in grado di sostituire i corsi frontali con iniziative a distanza, le attività formative svolte a distanza sono valide ai fini del computo dei crediti formativi universitari, previa attività di verifica dell’apprendimento, nonché ai fini dell’attestazione della frequenza obbligatoria.
Pertanto, se l’ente universitario fornisce servizi adeguati, il consumatore deve tenere fede al contratto e ai relativi oneri.

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