Over 50, obbligo vaccinale e Green Pass Rafforzato: vaccinazione in regola al 1° febbraio 2022 e certificazione rafforzata dal 15 febbraio 2022

Dopo l’ultimo decreto emanato dal Governo il 5 gennaio 2022, l’8 gennaio è scattato l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni, o li compieranno entro il 15 giugno 2022.

Dal 15 febbraio, invece, tutti i lavoratori pubblici e privati (over 50) dovranno esibire Green Pass Rafforzato per accedere al luogo di lavoro.

Obbligo vaccinale: regole e sanzioni

Come abbiamo anticipato, il nuovo anno per chi ha compiuto 50 anni (e oltre) è iniziato con una serie di regole e scadenze ben precise.

→ Leggi Vaccino anti Covid-19: la campagna dell’Emilia Romagna

L’obbligo vaccinale, cui sono comunque già state sottoposte altre categorie di lavoratori, prevede che entro il 1° febbraio 2022 lavoratori o disoccupati, che abbiano compiuto 50 anni (o di più), debbano essere in regola con in ciclo vaccinale primario.

In caso contrario, il Ministero della Salute ha previsto una sanzione, imputabile una volta soltanto, di 100€ per chi (al 1° febbraio 2022):

  • non è vaccinato,
  • non ha ultimato il ciclo vaccinale primario secondo i tempi previsti dal Ministero della Salute, vale a dire coloro che non hanno effettuato la seconda dose:
    • entro 21 giorni, in caso di prima somministrazione con vaccino Pfizer
    • entro 28 giorni in caso di prima somministrazione con vaccino Moderna,
  • non ha effettuato la dose di richiamo (booster) al 1° gennaio 2022, entro la data di scadenza del Green Pass precedentemente ottenuto.

I controlli avvengono a campione, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti che il Ministero della Salute inoltra periodicamente all’Agenzia dell’Entrate. Quest’ultima utilizza anche i dati che il sistema della tessera sanitaria produce.

Il destinatario, entro 10 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, può inviare all’AUSL la certificazione che attesta il differimento o l’esenzione dal vaccino anti Covid-19 per ovviare al pagamento della sanzione.

L’AUSL procederà alla verifica della documentazione inoltrata e, se non conferma, l’Agenzia dell’Entrate provvederà ad inoltrare entro 180 giorni l’avviso di addebito (100€) immediatamente esecutivo.

Green Pass Rafforzato per accedere al luogo di lavoro

Dal 15 febbraio 2022, scatta l’obbligo di esibire il Green Pass Rafforzato per tutti i dipendenti pubblici e privati, che abbiano compiuto 50 anni (e oltre), per accedere al luogo di lavoro.

→ Leggi Super Green Pass e Green Pass Base: quali sono le differenze?

Il datore di lavoro, tramite l’applicazione Verifica Covid-19 (disponibile su tutti gli store mobile), procede alla verifica della certificazione dei suoi dipendenti. ATTENZIONE! Il datore che non controlla il Green Pass Rafforzato dei suoi dipendenti può essere sanzionato con una multa, dai 400€ ai 1000€.

Il dipendente che all’ingresso non esibisce il Green Pass Rafforzato, sarà rimandato a casa e considerato assente ingiustificato, senza sanzioni disciplinari. Non percepirà lo stipendio, ma non perderà il posto di lavoro.

Il lavoratore può sempre presentare la certificazione necessaria, entro il 15 giugno 2022, ma dopo 5 giorni di assenza ingiustificata il datore può sostituirlo (sempre senza perdere il diritto alla conservazione del posto di lavoro).

Il datore può stipulare un contratto di lavoro della durata di 10 giorni, rinnovabili fino al 31 marzo 2022, per sostituire il dipendente inadempiente.

Il lavoratore, invece, che sarà sorpreso sul luogo di lavoro senza Green Pass Rafforzato, sarà sanzionato (anche a livello disciplinare) con una multa dai 600€ ai 1500€. 

Nel caso in cui l’esenzione dall’obbligo vaccinale sia confermata dall’AUSL, il datore non può sospendere il lavoratore. Deve assegnargli altre mansioni, anche in smart working, per evitare la diffusione del contagio.

→ Leggi Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19

 


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