Articolo di Violetta Burla e Andrea Boschiero

È ora possibile, fino al 15 agosto, regolarizzare il lavoro di italiani e stranieri e richiedere il permesso di soggiorno temporaneo per cittadini stranieri a cui è scaduto

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (serie generale n. 137 del 29.05.2020) il decreto interministeriale che permette di regolarizzare i rapporti di lavoro dei cittadini extracomunitari, italiani e dell’Unione europea, e per le domande di permesso di soggiorno temporaneo.

Il provvedimento è stato adottato in attuazione dell’articolo 103 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34

che ha previsto la possibilità:

  • per il DATORE DI LAVORO italiano o straniero

    di sottoscrivere un nuovo rapporto di lavoro subordinato o di dichiararne uno irregolarmente instaurato con cittadini italiani o stranieri presenti sul territorio nazionale prima dell’8 marzo 2020;

  • per gli STRANIERI

    con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 di chiedere un permesso di soggiorno della durata di sei mesi.

 

Due differenti procedure regolano la presentazione delle domande agli uffici del ministero dell’Interno in base ai soggetti interessati.

 

Le domande possono essere presentate dal 1° giugno al 15 luglio (prorogato al 15 agosto).

 

 

Guardiamo il caso quando la domanda la fa il datore di lavoro

 

I SETTORI INTERESSATI SONO

  • agricoltura
  • allevamento e zootecnia
  • pesca, acquacoltura e attività connesse
  • assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, anche non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
  • lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

 

CHI PUÒ FARE DOMANDA?

 

 

DATORI DI LAVORO

 

REQUISITI DEL DATORE DI LAVORO

Devono essere cittadini italiani, cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o stranieri titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo.

 

I datori di lavoro devono possedere, per i settori produttivi agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, un reddito imponibile minimo non inferiore a 30.000 euro.

 

Per i settori del lavoro domestico o di assistenza alla persona, il reddito deve essere:

non inferiore a 20.000 euro, in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, e non inferiore a 27.000 euro, in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi.

 

PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il datore di lavoro dovrà provvedere al pagamento del contributo forfettario, pari a € 500,00 per ciascun lavoratore (utilizzando il modello  F24 (REDT 2020) disponibile presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o da scaricare dal sito dell’Agenzia delle entrate)

 

I CITTADINI STRANIERI DEVONO:

essere stati foto segnalati prima dell’8 marzo 2020

Aver soggiornato in Italia prima di quella data, come risulta dalla dichiarazione di presenza o da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici o privati che, istituzionalmente o per delega, svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico (es. cartelle cliniche, certificazioni rilasciate da aziende sanitarie pubbliche, tessere di trasporto nominative etc..).

 

QUANDO DEVE FARE DOMANDA?

Dal 1° giugno al 15 agosto dalle ore 7.00 alle 22.00

 

COME FARE DOMANDA?

Sportello Unico per l’Immigrazione

La domanda deve essere presentata esclusivamente con modalità informatica attraverso l’applicativo accessibile all’indirizzo: https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/ tramite il sistema di identificazione digitale SPID.

Possono presentare le domande di emersione i datori di lavoro che intendono sottoscrivere un contratto di lavoro subordinato o dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso, nei settori previsti, con cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale prima dell’8 marzo 2020.

 

PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE CI SI PUÒ RIVOLGERE

alle associazioni di categoria, alle organizzazioni sindacali e dei patronati che vorranno fornire assistenza, a titolo gratuito, sulla base dei protocolli d’intesa già sottoscritti.

 

 

Guardiamo il secondo caso quando il cittadino straniero fa la domanda

  

CITTADINO STRANIERO

 

 

Anche irregolare con un permesso di soggiorno scaduto dal 31/10/2019 che ha già un lavoro nei settori:

  • agricoltura
  • allevamento
  • zootecnica
  • pesca
  • acquacoltura
  • attività connesse assistenza e cura alla persona
  • lavori domestici

 

Può chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo alla Questura, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi a partire dalla data di presentazione della domanda.

  

QUANDO?

Dal 1° giugno al 15 agosto

 

DOVE?

Questura

 

Gli stranieri potranno presentare la domanda di permesso di soggiorno presso gli uffici Postali dedicati (sportello amico), inoltrando l’apposito modulo di richiesta compilato e sottoscritto dall’interessato.

L’onere del servizio è fissato a 30€.

Prima della presentazione della domanda il richiedente dovrà provvedere al pagamento del contributo forfettario, pari a € 130,00 a copertura degli oneri per la procedura, utilizzando il modello  F24 (RECT 2020) (disponibile presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o da scaricare dal sito dell’Agenzia delle entrate).

 

IL CITTADINO STRANIERO DEVE:

– essere in possesso di un passaporto o di altro documento equipollente   ovvero di un’attestazione di identità rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica del proprio Paese di origine;

– essere presente sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020;

– comprovare di aver svolto attività di lavoro nei settori indicati con documentazione da esibire all’atto della presentazione dell’istanza.

 

PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE CI SI PUÒ RIVOLGERE

alle associazioni di categoria, alle organizzazioni sindacali e dei patronati che vorranno fornire assistenza, a titolo gratuito, sulla base dei protocolli d’intesa già sottoscritti.

Alla consegna del modulo di richiesta presso lo sportello di Poste Italiane, allo straniero è rilasciata una ricevuta contenente specifiche di sicurezza che gli consentirà di soggiornare sul territorio nazionale e di svolgere attività lavorativa nei settori di attività indicati.

Contestualmente lo straniero verrà convocato presso la Questura per l’esame della sua richiesta ed il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo.

 

Il titolo di soggiorno potrà essere convertito in permesso per motivi di lavoro se lo straniero, nel termine di sei mesi, ha ottenuto un contratto di lavoro nei settori produttivi interessati.

 

Presentazione della domanda: https://nullaostalavoro.dlci.interno.it

Informazioni sulla procedura: infoemersione2020@interno.it

Servizio Help Desk: http://selfhdext.dlci.interno.it/shd/?referer=ALI

Patronati Bologna http://www.comune.bologna.it/lavoro/servizi/119:6649/39171/

 

https://www.interno.gov.it/it/notizie/emersione-dei-rapporti-lavoro-pubblicato-decreto-interministeriale


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