di Tommaso Calia*

Cittadinanzattiva Emilia Romagna è stata chiamata insieme ad altre associazioni di consumatori a portare in regione il punto di vista dei cittadini nelle discussioni sul progetto di legge “Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1992 n.45.

L’iter è stato abbastanza lungo e gli incontri si sono protratti per circa due anni. La bozza del progetto è stata ultimamente presentata alle associazioni per ulteriore richiesta di verifica in data 1 febbraio 2017.

Il documento presentato in quest’occasione è per Cittadinanzattiva Emilia Romagna difforme e notevolmente peggiorativo rispetto a quello discusso nell’ultimo incontro tenutosi nel 2015, anche perché non tiene in considerazione che nel frattempo è intervenuta la legge di Riforma del Terzo Settore. Sarebbe necessario tenerne conto soprattutto aspettare l’emanazione dei decreti attuativi che dovrebbero uscire a breve.

Pertanto Cittadinanzattiva Emilia Romagna ha presentato al presidente della II Commissione Consiliare della Regione Emilia Romagna le seguenti osservazioni.

“In relazione al progetto di legge in oggetto e all’udienza conoscitiva dello 01/02/2017, le scriventi Associazioni vogliono preliminarmente far notare che il testo proposto risulta notevolmente difforme da quello a noi presentato e discusso in data 04/11/2015. Rispetto a tale testo, il progetto di legge sottoposto alla nostra attenzione si giudica nettamente peggiorativo in quanto si riscontrano carenze in materia di trasparenza amministrativa e di condivisione delle iniziative, assumendo inoltre a capo di semplici delibere di Giunta parametri e metodologie che solo una Legge Regionale può dare.

Sin dalle tre discussioni avvenute nel 2015, le scriventi Associazioni avevano espresso dubbi che l’approvazione della nuova legge regionale che abroga la n.45/92, che ha rappresentato una pietra miliare non solo per i consumatori dell’Emilia Romagna, fosse in linea con i tempi. Il testo allora proposto non rifletteva sulle ragioni della nascita e delle mutate caratteristiche dell’attivismo civico nella nostra regione, non cogliendo l’aspetto movimentista di alcune Associazioni, ma salvaguardando quasi esclusivamente gli aspetti numerici e quantitativi di altre Associazioni. A tale proposito si fa notare che, coerentemente con queste idee, le scriventi non hanno partecipato, negli ultimi tre anni, a bandi di finanziamento regionale che pur chiamandosi “progetti”, rendicontavano solamente le pratiche amministrative di varia natura effettuate nel corso dell’anno solare.

Si deve anche far notare che nel corso del 2016 è stata approvata la legge di riforma del Terzo Settore -di cui le APS ne fanno parte a pieno titolo- che introduce principi molto simili a quelli da noi enunciati nei precedenti incontri istituzionali.

Una novità, forse la più rilevante, della Legge n.106/2016 è il riferimento, tanto nella definizione delle organizzazioni (articolo 1) che in diverse previsioni di carattere operativo (ad esempio all’art. 4, comma 1, punto b), dello svolgimento di attività di interesse generale come elemento distintivo e qualificante delle organizzazioni di Terzo Settore. Questa previsione è del tutto coerente con il principio di sussidiarietà introdotto nella riforma costituzionale del 2001 (art. 118/4) e nello stesso tempo riflette le ragioni della nascita e le caratteristiche dello sviluppo dell’attivismo civico in Italia.

La proposta di legge in esame non può esimersi dal principio di produrre una risposta al problema della definizione delle attività di interesse generale del consumatore che abbia una chiara e consistente base metodologica e che possa essere utilizzata per fissare previsioni normative e amministrative che abbiano un fondamento non solo quantitativo, ma soprattutto qualitativo delle attività delle APS e che salvaguardino la pluralità delle stesse.

Secondo gli scriventi si dovrebbe superare il pregiudizio che la rilevanza delle nostre Associazioni si debba identificare esclusivamente o prevalentemente in termini quantitativi e economici. Che ciò sia declinato in chiave di quanti sportelli, di quanti iscritti, di quante pratiche, di quante conciliazioni è gravemente riduttivo. Molte delle attività che alcune Associazioni svolgono in connessione con l’interesse generale, infatti, non hanno alcun rilievo o significato di questo genere. Molte di esse, inoltre, non devono essere valutate in questi termini (si pensi ai diritti umani, alla salvaguardia dei beni comuni, alla ricerca di una buona sanità). Utilizzare prevalentemente questo punto di riferimento, per fissare i compiti delle APS, porta a privilegiare alcune situazioni e alcune attività a scapito di altre, che è esattamente il contrario di ciò che il contesto dell’interesse generale impone.

Mancano in questa legge previsioni come la realizzazione di programmi e azioni che consistono nel porre una questione di rilevanza generale all’attenzione dell’opinione pubblica e dei soggetti in essa coinvolti, con il fine di modificare priorità pubbliche, norme, pratiche, modelli organizzativi o consuetudini. Oppure una previsione che incoraggi l’organizzazione di servizi si può definire come la progettazione e la gestione di servizi che diano risposta diretta a esigenze, interessi o diritti di specifiche categorie di cittadini o della generalità di essi, o che consistano nella cura, l’arricchimento e l’accessibilità a beni comuni.

Crediamo, infine, che sia giunta l’ora di mettere a punto delle metodologie e indicatori per la rendicontazione e la valutazione delle attività delle APS che porti, da un lato ad una forma si controllo e, dall’altro a benchmark di qualità.

Per quanto sopra, si suggerisce di riaprire un confronto con le associazioni dei consumatori sulla base del testo inviato in data 04/11/2015 con l’impegno di concludere i lavori entro marzo 2017 e l’iter legislativo entro il mese di maggio. Consapevoli di apportare al testo quelle modifiche per una crescita delle Associazioni che porti ad una diversa partecipazione del cittadino utente in una società in cui è interesse generale e natura contingente e muta nel tempo e nello spazio, superando i pregiudizi e salvaguardando il contributo di tutte le associazioni.

Il rischio che si corre nel non far slittare di sei mesi l’approvazione della legge regionale è quello di farla nascere già superata in quanto, recependo quanto previsto dalla legge n.106/2016, il governo si appresta ad emanarne i decreti attuativi, il cui termine ultimo è il 30/06/2017, data della scadenza della delega.

Ribadendo con forza l’accoglimento di questa richiesta, sottoponiamo, in ogni caso all’attenzione del Consiglio Regionale alcune modifiche alla proposta di legge presentata all’udienza conoscitiva dello 01/02/2017 e che pur non esaustive, cercano di cogliere alcuni aspetti di quanto sopra delineato.”

Bologna 10 febbraio 2017

*Tommaso Calia è un dirigente del sociale nella pubblica amministrazione. É responsabile regionale della rete Consumatori di Cittadinanzattiva Emilia Romagna.


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