di Gianfranco Di Lucchio

Durante l’attuale fase di emergenza sanitaria il Governo ha riconosciuto la possibilità di richiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo sulla prima casa.
Il modulo per fare la relativa richiesta va compilato ed inviato online secondo le modalità indicate dalla propria banca ed è disponibile sul sito del Dipartimento del Tesoro del ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’Abi e di Consap, al seguente link:
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/interventi_finanziari/interventi_finanziari/ModuloSospensioneMutui2020.pdf
Per quanto riguarda presupposti e requisiti, tale provvedimento può prolungarsi fino a 18 mesi ed interessa chi ha un mutuo per l’acquisto della prima casa e dimostra di essere in temporanea difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus.
In particolare, dovrà trattarsi di una prima casa che non rientri nelle categorie catastali di lusso, quindi A/1, A/8 e A/9 ed inoltre:
  • l’ammortamento dovrà essere avviato da almeno un anno;
  • l’importo del mutuo non dovrà essere superiore ai 250 mila euro;
  • il mutuatario non dovrà usufruire di altre agevolazioni pubbliche, come il fondo di garanzia per la prima casa.
In merito poi alla situazione di “temporanea difficoltà”, la possibilità di richiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo sulla prima casa è stata riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti con riduzione o sospensione dell’orario di lavoro (ad esempio per cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni, nonchè ai lavoratori autonomi ed ai professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019.
Le modalità di sospensione delle rate, stabilite dall’Associazione bancaria italiana sono le seguenti:
  • 6 rate mensili se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
  • 12 rate mensili, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi;
  • 18 rate mensili, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 302 giorni lavorativi consecutivi.

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