Femminicidio, i figli da tutelare

Nei primi due mesi non ancora conclusi del 2018 sono avvenuti almeno sette omicidi che hanno visto come vittime le donne, ancora una volta uccise da mariti o ex compagni.
Nella seduta del 6 febbraio 2018 la Relazione conclusiva della Commissione Parlamentare del Senato sulla violenza di genere ha rilevato che negli ultimi quattro anni più del 25% degli omicidi sono stati femminicidi, con un aumento di denunce per stalking del 45%.
Un dramma ulteriore fino ad ora poco conosciuto e considerato è rappresentato dalla totale mancanza di tutela dei figli rimasti orfani a seguito di omicidio commesso dal coniuge, che si trovavano privati sia della madre, che è rimasta uccisa, sia dell’altro genitore, che è in stato di reclusione.

Femminicidio, una legge che tutela gli orfani

Finalmente il 1° febbraio 2018 la legge n.4/2018 ha reso operativa la norma che tutela i figli, applicandosi ai figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti della vittima di un omicidio commesso dal coniuge (anche se separato o divorziato), dal partner di un’unione civile (anche se cessata) o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza.

Gli orfani di crimini domestici potranno accedere al gratuito patrocinio a prescindere dai limiti di reddito, dal momento che lo Stato si farà carico delle spese sia nel processo penale sia in quello civile, compresi i procedimenti di esecuzione forzata. La norma, inoltre, introduce l’obbligo per il Pubblico Ministero che procede per omicidio contro il coniuge, il partner civile o il convivente, di richiedere “il sequestro conservativo dei beni a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime”.

Nei confronti dell’indagato per il quale è stato chiesto il rinvio a giudizio per omicidio volontario del coniuge (o partner civile), viene prevista la sospensione del diritto alla pensione di reversibilità e il diritto alla successione, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. Nel corso del periodo di sospensione la pensione sarà percepita dai figli della vittima, senza obbligo di restituzione.

Modifica del cognome per indegnità

La norma prevede anche che i figli della vittima di crimini domestici possano chiedere la modifica del proprio cognome quando è coincidente con quello del genitore condannato in via definitiva. La domanda di modifica del cognome per indegnità del genitore va presentata dal figlio maggiorenne o dal figlio minore, previa autorizzazione del giudice tutelare.

In apertura: foto tratta da Pixabay.com, @Alexas_Fotos


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