Salvatore Condorelli

Francesca S.: Apertura porta-finestra su lastrico solare condominiale
Salve, sono proprietaria di un appartamento all’ultimo piano di un edificio che oltre dal tetto, per una metà circa, risulta coperto da lastrico solare condominiale, accessibile direttamente dal corpo scala.
La parete del mio appartamento che dà proprio sul lastrico solare ha una finestra.
Posso operare una modifica per sostituirla con una porta-finestra, in modo da poter accedere al lastrico comune direttamente dal mio appartamento?
E se sì, devo chiedere approvazione dell’assemblea? Grazie.”
Risposta.
La Cassazione, sentenza n. 14107/12, ha espresso chiaramente come non si possa perentoriamente affermare il divieto di poter operare modesti tagli del tetto o di altra parte comune perimetrale dell’edificio, come i muri, “…qualora detti tagli diano luogo a modifiche non significative della consistenza del bene, in rapporto alla sua estensione e alla destinazione della modifica stessa…” per cui “…può dirsi che rientrino nell’ambito delle opere consentite al singolo condomino…”.
Tra l’altro, questa modifica è inquadrabile nella previsione dell’art. 1102 cod.civ, norma generale in tema di comunione, estendibile al condominio per specifico rimando dell’art. 1139.
Secondo l’art. 1102 il partecipante alla comunione può apportare alla cosa comune (il muro perimetrale nel suo caso) le modifiche che assicurino il miglior godimento della cosa comune (il lastrico solare), purché ciò non limiti il godimento degli altri comproprietari (gli altri condomini), e non ne alteri la destinazione d’uso.
L’accesso diretto dal suo appartamento sicuramente non compromette la funzione di copertura che è propria del lastrico.
Altro requisito da soddisfare per la realizzabilità dell’opera, ex art. 1120 comma 4, è che l’intervento, quindi la maggior apertura apportata per la realizzazione della porta-finestra, non arrechi pregiudizio alla sicurezza, alla stabilità dell’edificio e al decoro architettonico.
Circa il requisito richiesto dall’art. 1102 di non pregiudicare l’altrui uso del bene comune, possiamo affermare con sicurezza che il maggior e più intenso utilizzo che lei potrà fare del lastrico solare comune, trasformandolo in una vera e propria terrazza, non può essere considerato pregiudizievole dell’altrui diritto all’uso.
Infatti detto utilizzo, ha precisato la suprema Corte, va inteso in senso più ampio possibile, e quindi non potrà considerarsi lesivo del diritto degli altri condomini le cui rispettive unità, non prospicienti direttamente sul lastrico stesso, non permetterebbero comunque loro di farne uso in tal senso.
Salvatore Condorelli.


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