Nel corso della recente fase di emergenza sanitaria, la gran parte dei casi di cui la nostra associazione si è dovuta occupare in materia di tutela dei consumatori è stata, inevitabilmente, relativa alle problematiche connesse ai rimborsi per voli cancellati, viaggi annullati, concerti ed eventi rinviati, abbonamenti trasporti e palestre, nonchè ai reiterati ritardi nelle consegne delle spedizioni. Di seguito maggiori dettagli

Rimborsi

In materia di rimborsi ricordiamo che, non potendo i consumatori usufruire di un determinato servizio, ricorre la fattispecie dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista dall’art. 1463 del Codice civile, secondo cui nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito.

Insomma, chi paga per un servizio che poi, non per sua volontà, non viene effettuato, ha diritto di essere rimborsato (il fornitore, diversamente, gioverebbe di un arricchimento ingiustificato); al rimborso non si aggiunge il diritto del consumatore a ricevere risarcimenti del danno, dato che la mancata prestazione non è dipesa da chi doveva eseguirla.

Se da un lato alcune di queste problematiche sono state positivamente risolte, per altre continuano ad esserci conflittualità con le singole aziende/strutture che preferiscono proporre voucher sostitutivi, al fine di limitare e contenere gli inevitabili danni economici a cui stanno andando incontro in questo periodo.
I singoli operatori giustificano la scelta di offrire dei voucher sostitutivi facendo riferimento alla normativa nazionale recentemente varata dal Governo; l’articolo 28, comma 5 del decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 ha infatti previsto che, in caso di recesso da parte del consumatore, l’organizzatore possa offrire un pacchetto alternativo, restituire il prezzo o emettere un voucher a favore del consumatore.
Ricordiamo però che la normativa nazionale contrasta nettamente con la normativa europea, gerarchicamente superiore secondo il principio della gerarchia delle fonti normative: basti pensare a quanto previsto, ad esempio in materia di viaggi, dal Codice del turismo, secondo le cui norme (ed in particolare l’art. 41 che riguarda proprio casi di impossibilità a effettuare il viaggio causati da emergenze sanitarie), se l’impossibilità non è dipesa da scelta del consumatore, questi ha diritto al rimborso di quanto già pagato senza penalità.
Si aggiunga poi che la direttiva comunitaria n. 314/90/CEE riconosce agli Stati membri la facoltà di adottare disposizioni più severe in materia di viaggi «tutto compreso», ma al fine di tutelare il consumatore e l’articolo 12 della direttiva CE 2015/2302 ha ribadito che l’organizzatore deve garantire al consumatore il rimborso integrale di quanto già pagato.
Ritardi nelle spedizioni
Non sono poi mancate numerose segnalazioni in merito a disservizi e ritardi nelle consegne di merci da parte del servizio postale o delle aziende preposte al trasporto; nelle ultime settimane la situazione per fortuna comincia a normalizzarsi.
Il consiglio è sempre quello di presentare quanto prima un regolare reclamo on-line secondo le procedure indicate dalle singole aziende sui relativi portali, al fine di ottenere il rimborso della spesa sostenuta per la spedizione ed un equo indennizzo per il disagio subito; trascorsi almeno 30 giorni dalla presentazione del reclamo senza aver ottenuto riscontro come in caso di risposta negativa e/o insoddisfacente, potrete contattare la nostra associazione di modo da procedere con la successiva richiesta di conciliazione.
Inadempimenti contrattuali
Cittadinanzattiva Emilia Romagna, anche in tale fase emergenziale, continua costantemente ad offrire la propria tutela legale in casi di grave inadempimento contrattuale nei rapporti con i consumatori da parte delle compagnie telefoniche, delle società di erogazione di servizi e e delle società finanziarie, oltre che da parte di aziende di intemediazione immobiliare o specializzate nella ricerca di assistenti domestici (colf e badanti in particolare); anche in questi casi la strada da seguire è quella della proposizione di un primo reclamo e della successiva richiesta di conciliazione, al fine di pervenire ad una soluzione rapida e gratuita della vicenda, evitando costi e lungaggini di una eventuale causa in giudizio.
Per ulteriori dettagli e  informazioni utili vi invitiamo a visitare il nostro sito, dove potrete essere costantemente aggiornati sulle nostre molteplici attività.
a cura di Gianfranco Di Lucchio

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