di Maria Antonietta Sassani

Ancora una volta celebriamo, con l’8 marzo, la Giornata internazionale della donna, che, per me non è una festa, ma una pausa di riflessione.
         Non posso fare a meno di pensare che le donne non hanno molto da festeggiare e che viviamo in tempi densi di tensioni e di malessere, troppo spesso trasfusi in atti di violenza indicibile.
         E, come sempre, le vittime privilegiate continuano ad essere le donne.
         I numeri non sono discutibili e gli ultimi dati statistici pubblicati nel Dossier del Viminale lo scorso agosto, ci dicono ad esempio, che nei primi sette mesi del 2025 si sono verificati ben 3.477 casi di violenze sessuali, senza contare il sommerso.
         Il fenomeno non è nuovo,  poco tempo fa mi è capitato di leggere alcune notizie storiche che mi hanno molto colpito, inducendomi a qualche riflessione che vorrei condividere, anche se l’argomento è scabroso.
         Dai ricchissimi archivi del Tribunale penale di Bologna, alcuni studiosi hanno rilevato che, nell’arco di tre anni, sulla fine del XIII secolo, vi erano state 60 accuse di stupro.
         Era un numero molto alto, tenendo conto che nel Medio Evo la situazione delle donne era molto difficile, sia per l’assoluta mancanza di autonomia e di libertà, sia per la povertà diffusa, sia per la cultura dominante, fondata sul patriarcato e su radicati pregiudizi.
         Lo stupro era considerato un reato contro il patrimonio e lesivo dell’integrità della famiglia, una vergogna da nascondere per evitare lo scandalo.
         Le donne che denunciavano i loro aggressori correvano molti rischi e i processi si svolgevano attraverso precisi passaggi: la denuncia doveva essere immediata e pubblica, dovevano ripetere nei minimi dettagli quanto accaduto, l’accusa era difficile da dimostrare e la loro vita era indagata senza ritegno.
         Se la violenza non era più che provata, ne andava di mezzo la reputazione della donna, che veniva classificata come “infame” e punita severamente, mentre, se alla fine c’era una condanna dell’aggressore, le pene erano lievi, tranne qualche caso eclatante, e non sempre interamente scontate.
         Ma l’aspetto peggiore era che, nel tentativo di spostare la colpa sulla vittima, si arrivava alla tortura e questo istituto é stato utilizzato per secoli, come dimostra la vicenda di Artemisia Gentileschi risalente al 1612.
         La giovane pittrice era stata stuprata da un amico di famiglia e, dopo la denuncia di suo padre si instaurò un processo, dove lei venne sottoposta a tortura, come mezzo di prova e di espiazione della sua colpa.
         Non è stata rinvenuta la sentenza finale, ma il fatto che Artemisia pochi mesi più tardi abbia sposato un altro, rendeva probabile che il tutto si fosse risolto con il pagamento di una somma risarcitoria, coerente con l’ordine sociale dell’epoca.
         Probabilmente la sola rivalsa di Artemisia è stata la violenza che ha riversato nei suoi quadri, dove i colori foschi e la crudeltà delle scene ritratte richiamano la violenza che aveva segnato la sua vita.
Eppure nel lontano passato le donne denunciavano i loro aggressori, incentivate dal fatto che l’avvio dei processi era facile e costava poco, per cui anche ragazze di modeste condizioni potevano accedere alla giustizia senza dover ricorrere a protettori facoltosi o a esperti legali.
Sono passati dal Medio Evo ottocento anni, dal periodo in cui visse Artemisia Gentileschi 400 anni, ma siamo sicuri che la situazione sia oggi completamente cambiata?
         E’ vero che non c’è più la tortura fisica, ma ancora oggi spesso non si risparmiano le umiliazioni e si tende a screditare la moralità e la credibilità della vittima, cercando di attribuire qualche responsabilità a chi la violenza la subisce, quantomeno per limitare la colpa dell’aggressore.
         E così, di volta in volta abbiamo assistito a processi dove si dubitava del reato perché la donna non si era difesa abbastanza, o aveva indossato abiti provocanti, o aveva aspettato troppo tempo prima di denunciare, o aveva frequentato lo stupratore, e così via.
         In sostanza, si tende a colpevolizzare la vittima, invertendo l’onere della prova o prospettando l’ipotesi che il rapporto fosse stato consenziente.
         Da allora la scienza e la tecnologia sono avanzate, abbiamo l’intelligenza artificiale e andiamo in giro per lo spazio, ma siamo ancora qui a lottare per l’emancipazione femminile e a difenderci da retaggi culturali che pensavamo superati, ma che sono ancora presenti nella nostra società.
         Un sondaggio dell’Istat del 2018 ha dimostrato che molti degli intervistati (39,3%) pensano che la donna può comunque sottrarsi ad un rapporto non voluto e che abbia istigato l’aggressore con comportamenti disdicevoli (23,9%).
         La violenza di genere è un fenomeno ancora in gran parte sommerso e denunciare ancora oggi richiede determinazione e coraggio.
Il Medio Evo è spesso rappresentato come un’epoca dove la violenza era così diffusa da essere ritenuta normale, inducendo l’implicita e ingiustificata convinzione di aver fatto enormi progressi. In realtà io credo che non solo sia fondato il dubbio che non sia così, ma che vi sia il concreto rischio di una recessione. In tal senso è significativo l’odierno dibattito sul consenso, quale elemento di centrale rilievo nella normativa sul reato di stupro.
         Con l’art. 609 bis del codice penale della legge n. 66/1996, la violenza sessuale era stata rubricata come reato contro la persona (in specie contro la libertà personale), ma permaneva la centralità dell’azione del trasgressore, poiché il fatto doveva essere commesso con violenza o minacce.
         Nel novembre 2025 era stato approvato alla Camera un emendamento che introduceva il principio che sanzionava la violenza se compiuta su di una persona senza il suo “consenso libero e attuale”, ma la Commissione Giustizia del Senato ha modificato il testo, eliminando ogni riferimento al consenso e prevedendo il reato se l’azione é compiuta “contro la volontà della persona”.
         E’ evidente che non si tratta solo di una diversa terminologia e non a caso il principio del “consenso” era stato inserito nell’art. 36 della Convenzione di Istanbul del 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne (ratificata in Italia nel 2023).
         Il passaggio dal modello del consenso espresso a quello della volontà contraria comporta un diverso assetto giuridico che sposta l’onere probatorio dall’aggressore alla persona offesa, chiedendo a questa la dimostrazione di aver manifestato il rifiuto.
         La vittima sarà ancora più esposta a forme di colpevolezza indotta e la sua tutela ne risulterà arretrata.
         Potrebbe succedere che molte donne non denuncino le violenze subìte per timore di non essere credute o di non riuscire a dimostrare il loro dissenso, rinunciando ad essere protette e ad ottenere giustizia.
         Dovremmo davvero riflettere seriamente sulla necessità di incentivare l’emersione delle violenze nascoste, magari ricordandoci che tanti secoli fa, le donne intraprendevano, in proporzione ad oggi, più azioni penali di noi, perché il processo per violenze era facile da avviare e poco costoso, a dimostrazione che l’evoluzione della coscienza sociale deve essere supportata da precise scelte politiche.
         Se è vero che il progresso si misura sul confronto del passato con il presente e che questo vale anche per la storia delle donne, dobbiamo dedurne che, per superare la cultura della violenza e della discriminazione c’è ancora molta strada da percorrere, forse con sconforto, ma senza mai rinunciare ad andare avanti.
Buon 8 marzo, con l’augurio che questa giornata possa diventare l’occasione per celebrare l’obiettivo raggiunto.

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