di Carmelo Costa*

Anche se la legge 210 /1992 è stata nel corso del tempo applicata non è conosciuta dai cittadini che potrebbero utilizzarla come aventi diritto.

Spesso di fronte ai danni derivati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o emoderivati gli avvocati orientano i propri assistiti verso una richiesta di risarcimento danni ai sensi dell’art 2043 c.c. con le logiche conseguenze in tema di prescrizione del diritto. In tal caso, infatti, l’azione di risarcimento soggiace alla prescrizione quinquennale che decorre dal momento in cui il soggetto ha coscienza della malattia e della sua riconducibilità al fatto che ne è causa.

Invece l’indennizzo previsto e regolato dalla legge 210/1992 e successive modifiche ed integrazioni è riconducibile alle prestazioni poste a carico dello stato per motivi di solidarietà sociale. Esso prescinde e si discosta dall’eventuale risarcimento del danno sofferto in conseguenza del contagio.

Nello stesso senso si è pronunciata la Corte di Cassazione affermando che l’indennizzo previsto dalla legge ha un carattere assistenziale, essendo riconducibile agli art 2 e 32 della Costituzione configurandosi come misura economica di sostegno collegata ad una situazione obiettiva di menomazione dello stato di salute derivante da una prestazione sanitaria volta alla salvaguardia della salute stessa (Cass. Civ. Sez. Lav. 21/10/2000 n 13923; Cass. Civ Sez. Lav. 11-05-2002 n 6799).

L’indennizzo viene erogato a prescindere dalle condizioni economiche del soggetto avente diritto ed è cumulabile con altre eventuali provvidenze economiche percepite a qualsiasi titolo.

Bisogna sottolineare che la domanda di indennizzo va presentata alla Asl competente per territorio e indirizzata al ministero della Sanità nel termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni Hiv.

I termini decorrono dal momento in cui l’avente diritto ha avuto conoscenza del danno.

Per coloro che hanno già presentato la domanda con esito negativo o per coloro che non hanno presentato domanda nei termini si è aperta la possibilità del ricorso giudiziario grazie ad una sentenza della cassazione la quale stabilisce che i termini previsti dalla legge 210/1992 per il ricorso giudiziario sono ordinatori e non perentori.

Questa decisione apre la possibilità di ricorsi giudiziari ben oltre il termine di decadenza, che come abbiamo visto è ordinatorio.

Trattandosi di materia molto delicata e complessa Cittadinanzattiva Bologna è disponibile ad esaminare gratuitamente la documentazione relativa d eventuali singoli casi.

* Carmelo Costa è un avvocato che si occupa di tutela dei diritti in ambito sanitario nella sede di Bologna di Cittadinanzattiva Emilia Romagna. È anche responsabile di Giustizia per i Diritti di Cittadinanzattiva Emilia Romagna


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