truffa porta a porta

Da quando esiste il mercato libero dell’energia elettrica e il gas, ogni venditore, in concorrenza, cerca di proporre le proprie offerte commerciali  per acquisire nuove clienti. I mezzi utilizzati sono molti e molto differenti (TV, radio, affissioni, internet ecc) anche tramite contatto diretto, direttamente presso le abitazioni, gli uffici o nei centri commerciali. Alcune società di vendita per poter meglio essere efficienti utilizzano anche società esterne alle quali appaltano il servizio per la vendita di offerte commerciali ai cittadini, tramite dei “venditori”. Tali agenti a volte non dicono nemmeno chiaramente per quale società operano ed usano un comportamento omissivo (informazioni non date o errate) offrendo tariffe solo apparentemente convenienti e vantaggiose oppure facendo promesse impossibili da mantenere.

In tale ultima ipotesi si parla del cosiddetto contratto non richiesto, che, secondo quanto previsto dagli artt. 20, 21 e 22  del Codice del Consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005 e successive modifiche), consiste:

– nel contratto che il cliente ritiene di non aver mai stipulato con un venditore per la fornitura di energia elettrica, di gas o anche entrambi,

– oppure nel contratto che il cliente ritiene sia stato stipulato a seguito di una pratica commerciale scorretta ed estorto da parte dell’agente di vendita che lo ha contattato sia telefonicamente o personalmente in un luogo diverso dagli uffici commerciali del venditore (ad esempio presso la propria abitazione, in un centro commerciale, ecc…).

Per pratica commerciale scorretta si intende, una pratica volta all’inganno per  far compiere al consumatore (in generale) una scelta che altrimenti non avrebbe compiuto. Il riferimento è ad informazioni non corrette, informazioni omesse, confusione con marchi di un concorrente, pubblicità comparativa illecita.                                                                                                              

Si pensi, ad esempio, all’attivazione in assenza di una sottoscrizione del contratto o all’utilizzo di firme falsificate, la comunicazione di informazioni ingannevoli al fine di ottenere la sottoscrizione dei contratti o anche la creazione di ostacoli per l’applicazione da parte del consumatore del diritto di recesso.

Proprio al fine di garantire una maggiore tutela ai consumatori, spesso vittime di tali pratiche commerciali, l’autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) ha previsto l’obbligo, per tutti i venditori, di chiedere conferma al cliente prima di attivare qualsiasi fornitura tramite una telefonata o una lettera. Nei casi in cui però la truffa fosse già stata messa in atto e quindi il contratto abbia già effetto, sempre l’Autorità, ha previsto una procedura semplificata per il cliente per poter ritornare al proprio venditore (o venditore precedente), ossia alla condizione iniziale senza costi. Unica pecca, tale procedura non è obbligatoria, spetta ai singoli venditori stabilire se adottarla o meno (cosa che si può verificare navigando sui siti dei singoli fornitori).

In particolare, per qualsiasi contratto stipulato telefonicamente o in un luogo diverso dagli uffici commerciali del venditore, l’Autorità ha previsto che il venditore debba obbligatoriamente fornire al cliente una conferma della conclusione del contratto, inviandogli una lettera di conferma; alternativamente la conferma può avvenire telefonicamente tramite una chiamata di conferma.  

 Le società di vendita devono obbligatoriamente attivarsi per verificare e controllare uno per uno i contratti siglati, telefonando al cliente o inviandogli un’apposita lettera, per acquisire la conferma dell’effettiva volontà di aderire all’offerta. Con questa procedura, quindi, saranno i venditori a dover “provare” l’assenso al contratto.

La lettera di conferma è una comunicazione scritta obbligatoria.
Deve essere inviata dal venditore al domicilio del cliente con il quale è stato stipulato un nuovo contratto tramite contatto telefonico o in un luogo diverso dagli uffici commerciali del venditore.
Lo scopo della lettera di conferma è appunto quello di confermare al cliente la conclusione del contratto e deve informare il cliente che al venditore risulta stipulato un contratto di fornitura con il cliente medesimo, indicando il servizio (elettrico, gas, entrambi) e l’indirizzo di fornitura; specificare che il contratto sostituirà l’attuale contratto di fornitura, indicando la data prevista della sostituzione; indicare l’offerta commerciale oggetto del nuovo contratto, specificando che si tratta di un’offerta di mercato libero; indicare la data, il luogo e le modalità con cui il nuovo contratto è stato stipulato; indicare un recapito per richiedere informazioni o inoltrare un reclamo;indicare la data in cui il venditore ha trasmesso la lettera al vettore postale incaricato di consegnarla al cliente.

La “chiamata di conferma” è la telefonata, registrata, effettuata dal venditore o da un soggetto da questa incaricato al cliente, con lo scopo di assicurarsi che il contratto sia stato concluso correttamente. La telefonata deve essere fatta al numero telefonico riconducibile al cliente, come l’abitazione, il cellulare o quello dell’ufficio. L’operatore telefonico, dopo aver spiegato il motivo della chiamata, deve chiedere al cliente il consenso a registrare la fase successiva della conversazione.
L’operatore deve anche informare il cliente che se rifiuta di registrare la conversazione, non potrà in seguito beneficiare delle procedure agevolate di gestione dei reclami stabilite dall’Autorità a tutela dei clienti in caso di contratti non richiesti.
Durante chiamata di conferma, il cliente può confermare o smentire la propria volontà di stipulare il nuovo contratto.  La chiamata di conferma può sostituire la lettera di conferma, solo ed esclusivamente quando il contratto di fornitura risulta stipulato in un luogo diverso dagli uffici commerciali del venditore; non può invece sostituire la lettera di conferma se il contratto risulta stipulato al telefono.Se il cliente accetta di registrare la chiamata l’operatore telefonico, attivata la registrazione, deve:qualificarsi indicando il nome del venditore e chiedere al cliente di fornire le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita); informare il cliente che il venditore ha acquisito un contratto per la fornitura di un’utenza intestata al cliente stesso, specificando il servizio fornito e il nome dell’offerta; chiedere al cliente di confermare la propria volontà di stipulare il nuovo contratto e, in caso di risposta affermativa, chiedere al cliente di confermare di essere consapevole che il nuovo contratto sostituirà il suo contratto di fornitura attuale.
Se il cliente non risponde alla prima chiamata di conferma, il venditore deve chiamare nuovamente, per un totale di almeno 5 chiamate, effettuate a numeri di telefono e negli orari di reperibilità indicati dal cliente.
Il cliente che ritiene di essere stato oggetto di un contratto non richiesto può inviare direttamente, anche tramite un proprio rappresentante legale o un’associazione di consumatori, un reclamo al venditore “non richiesto”. Il reclamo, per avere accesso alla procedura agevolata, deve essere inviato:

– immediatamente dopo aver avuto conoscenza del contratto non richiesto;
– comunque non più tardi di 30 giorni solari dalla data che compare sulla lettera di conferma alla dicitura (data di consegna al vettore postale) ;
– comunque non più di 30 giorni solari dal ricevimento della chiamate di conferma.

In allegato al reclamo deve essere inviata copia della documentazione dalla quale risulta la data in cui il cliente ha avuto conoscenza del contratto non richiesto (copia della lettera di conferma, indicazione della data della chiamata di conferma). Se il venditore non ha inviato la lettera di conferma né effettuato la chiamata di conferma, i 30 giorni a disposizione del cliente partono dalla data di scadenza del pagamento della prima bolletta emessa dal venditore non richiesto, che deve essere allegata come documentazione nel caso di reclamo per contratto non richiesto.

VADEMECUM DEL CONSUMATORE

Ad ogni modo, e al fine di evitare problemi di sorta, è buona regola ricordarsi sempre che:

    • Non è obbligatorio aprire la porta a chiunque bussi alla  nostra porta;
    • Verificare il cartellino identificativo dell’agente
    • Non mostrare alcun documento identificativo contenente  i propri dati personali
    • Non firmare nulla, ma farsi lasciare la documentazione utile per decidere con piena consapevolezza se concludere o meno un contratto con un nuovo fornitore
    • Prima di firmare qualunque proposta contrattuale, leggere bene tutti i fogli, anche le clausole scritte in piccolo e chiedere tutte le spiegazioni del caso

Ad ogni modo, ricordarsi che  è sempre possibile esercitare il diritto di recesso inviando alla società una raccomandata a/r entro dieci giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione

Avv. Gianfranco Di Lucchio

051 19985606 – consumatori [@] cittadinanzattiva.it


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